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La Redazione

ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELLO PSICOLOGO DI BASE: TUTTE LE INFORMAZIONI


Già negli anni passati la Camera dei Deputati presentò una proposta di legge con il fine di istituire la figura professionale dello psicologo di base convenzionato con il servizio sanitario nazionale (SSN) per superare l'attuale diffidenza e il conseguente scarso ricorso agli psicologi in caso di disturbi psichici.

La proposta prevede pertanto l'obbligo per il medico di base di indirizzare i pazienti che denotano disturbi o problemi psichici a uno psicologo di base.


La figura dello psicologo di base

Lo psicologo di base è incaricato, insieme con altre figure professionali, di effettuare la diagnosi e di provvedere all'assistenza psicologica, posta a carico del SSN, fatto salvo il pagamento di un ticket. Analogamente, per i minori, si prevede che il pediatra di base indirizzi i piccoli pazienti a un neuropsicologo dell'età evolutiva.

Il medico di base o il medico di fiducia del paziente resta comunque il solo responsabile dell'eventuale prescrizione di farmaci richiesti dallo psicologo di base.


Istituire lo psicologo di base significa contribuire alla prevenzione della depressione, dello stress e di altre moderne patologie che portano, tra l'altro, ai «divorzi/omicidi», alla devianza giovanile, all'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche, all'uso di droghe.


Attualmente in Italia non esiste una legge nazionale che disciplini ruoli e funzioni dello psicologo di base. Per questo la sua definizione può essere riconducibile ad alcune proposte di legge (nazionali e regionali) e alla recente introduzione di tale figura da parte di alcune regioni della nostra penisola, come ad esempio l’Abruzzo.


  • Le finalità dello psicologo di base: La Regione Abruzzo, nell’esercizio della propria competenza in materia di tutela della salute, di cui all’articolo 117, comma terzo della Costituzione allo scopo di garantire al singolo, alla coppia ed alla sua famiglia le prestazioni sanitarie di cui legge 23 dicembre 1978, n. 833 e del il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, istituisce la figura dello Psicologo di base (PdB) del ruolo sanitario a rapporto convenzionale con il Servizio Sanitario Regionale (SSR)

  • Compiti della figura professionale dello psicologo di base)

1. Lo Psicologo di base (PdB) è inserito nel Distretto Socio Sanitario per l’attività di assistenza primaria territoriale così come previsto nel futuro Piano Socio sanitario Regionale (PSSR).

2. E’ prevista la presenza di uno Psicologo di Base ogni 6/8 Medici di Medicina Generale (MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS) e/o in rapporto di uno Psicologo di Base ogni 15000 abitanti.

3. Lo psicologo di base opera in collaborazione con la medicina convenzionata (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali) attraverso compiti di cura primaria.

4. Allo Psicologo di base, oltre alle funzioni di cui alla legge 18 febbraio 1989, 56 “Ordinamento della professione di psicologo”, competono, in accordo con i servizi distrettuali competenti, funzioni di riduzione del rischio di disagio psichico, prevenzione, promozione alla salute nonché attivazione della rete sociale.

5. In caso di richiesta di assistenza psicologica avanzata al medico di base o al medico di fiducia del paziente o al pediatra di libera scelta, costoro potranno avvalersi dello psicologo di base territorialmente competente.

6. Lo Psicologo di base assume in carico la richiesta di assistenza e sviluppa un progetto clinico comprensivo di una dimensione diagnostica, di un programma di supporto psicologico, avvalendosi anche delle strutture pubbliche e private di secondo livello competenti sul problema individuato.

7. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla approvazione della presente legge, con proprio provvedimento definisce le specifiche competenze e titoli dello Psicologo di base (PdB).

8. I costi dell’assistenza psicologica prestata dallo Psicologo di base in attuazione del presente articolo sono posti a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR), fatto salvo il pagamento di un ticket da parte del paziente, la cui esigibilità ed importo è stabilito dalla Giunta regionale.

  • Elenchi degli Psicologi di base

1. Viene istituito l’elenco provinciale degli psicologi di base.

2. Possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in Psicologia;

b) iscrizione all’Albo degli psicologi;

c) assenza di rapporti di lavoro dipendente con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale;

d) specifiche competenze e titoli, di cui al comma 7 dell’articolo 2.


di VALENTINA ZIN

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