L’Agenzia delle Entrate intende cedere apparecchiature informatiche di diverse tipologie (PC, PC portatili, Server), non più utilizzabili per le attività dell’Agenzia.
Appurato che le apparecchiature potrebbero risultare ancora idonee per altri enti, l’Agenzia delle Entrate effettuerà la cessione delle stesse a titolo gratuito agli enti che ne faranno richiesta.
La richiesta di partecipazione potrà essere inviata esclusivamente tramite un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) alla casella cessionigratuite@pec.agenziaentrate.it entro le ore 12.00 del giorno 3/2/2023.
Tutti gli istituti scolastici statali e paritari, le pubbliche amministrazioni, gli enti e organismi non-profit (anche privati) possono partecipare alla procedura.
La richiesta dovrà essere predisposta utilizzando l’applicazione on-line “Phoenice” accessibile all’indirizzo https://www.fiscooggi.it/phoenice. Il codice identificativo della presente gara è “AE2023”. In sede di richiesta, l’ente richiedente dovrà specificare anche la o le province presso cui sarà disposto a recarsi per il ritiro delle apparecchiature.
Al termine dell’inserimento dei dati l’applicazione genererà il file phoenice.xml che, una volta scaricato, dovrà essere inviato a mezzo posta elettronica certificata.
L’e-mail certificata di richiesta dovrà avere come oggetto “AE2023” e contenere in allegato il file “phoenice.xml” generato dal citato applicativo. Nel caso in cui differenti richieste vengano inviate dalla medesima casella di PEC, ognuno dei file “phoenice.xml” dovrà essere allegato a un diverso messaggio.
La graduatoria sarà elaborata utilizzando i seguenti criteri di priorità decrescente:
istituti scolastici statali e istituti scolastici paritari degli enti locali (determinati ai sensi dell’art.1, comma 1-2, L. 62/2000);
tutte le altre amministrazioni pubbliche (determinate ai sensi dell’art.1, D.Lgs. 165/2001);
altri enti pubblici e privati appartenenti a una delle seguenti categorie (non in ordine di priorità):
associazioni ed enti senza fini di lucro iscritti nell'apposito registro associazioni;
fondazioni e altre istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità giuridica, senza fini di lucro;
associazioni non riconosciute, di cui all'art. 36 C.C., che siano dotate di proprio strumento statutario dal quale sia possibile in modo inequivocabile desumere l'assenza di finalità lucrative;
organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri, operanti in Italia o all’estero per scopi umanitari; istituti scolastici paritari privati (determinati ai sensi dell’art. 1, comma 2, L. 62/2000);
altri enti e organismi, non compresi nei punti precedenti, la cui attività assuma le caratteristiche di pubblica utilità.
di VALENTINA ZIN
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